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Legge 113/1954

Art. 114 — I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per eta' dal servizio permanente e…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/114parte di Legge 113/1954
Art. 114. I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per eta' dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro per la difesa per la durata di un anno. Con le stesse modalita' e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che, per eta', siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.

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