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Legge 113/1954

Art. 106 — Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/106parte di Legge 113/1954
Art. 106. Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per eta' o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di "a disposizione" o "fuori organico", o in applicazione dell'art. 122 del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, competono dalla data suddetta e salvo quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni. Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennita' di cui all'art. 67. A detti ufficiali non e' corrisposta l'indennita' prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Restano ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria. Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione, in applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che abbiano cessato dal servizio permanente prima del raggiungimento del limite di eta' del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli ufficiali ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

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