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Legge 113/1954

Art. 104 — Agli ufficiali della Marina, nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/104parte di Legge 113/1954
Art. 104. Agli ufficiali della Marina, nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge. Quelli, pero', di detti ufficiali che all'atto del collocamento "a disposizione" erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo ruolo di anzianita' e avevano raggiunto le condizioni per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra, o di generale ispettore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di "a disposizione" cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di eta' di detto grado. Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato all'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria. Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di "a disposizione", il massimo di otto anni. Agli ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

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