Legge 113/1954
Art. 102 — Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicat…
Art. 102. Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennita' predetta, quella stabilita dall'art. 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, l'indennita' stabilita dall'art. 68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano gia' dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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