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Legge 298/1953

Art. 9 — L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sara' determinato dallo statuto.

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/9parte di Legge 298/1953
Art. 9. L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sara' determinato dallo statuto.

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