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Legge 298/1953

Art. 4 — Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'art

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/4parte di Legge 298/1953
Art. 4. Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'art. 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sara' provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo. A tale credito sara' aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma cosi' risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprieta' per il loro valore di bilancio. La differenza sara' rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

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