Legge 298/1953
Art. 35 — Il Banco e' retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito…
Art. 35. Il Banco e' retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal presidente e da nove membri, dei quali tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attivita' economica della Sardegna.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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