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Legge 298/1953

Art. 32 — La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo e…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/32parte di Legge 298/1953
Art. 32. La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

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