Legge 298/1953
Art. 23 — I presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sen…
Art. 23. I presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. La nomina dei presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo dovra' avvenire di intesa con il Presidente delle rispettive Regioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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