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Legge 298/1953

Art. 21 — La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/21parte di Legge 298/1953
Art. 21. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi. La Cassa e' ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

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