Legge 298/1953
Art. 15 — A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al pres…
Art. 15. A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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