Legge 298/1953
Art. 13 — Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di cred…
Art. 13. Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che e' dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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