Open·Parlamento
HomeNormeLegge 298/1953Art. 13
Legge 298/1953

Art. 13 — Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di cred…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/13parte di Legge 298/1953
Art. 13. Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che e' dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 298/1953 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.