Legge 298/1953
Art. 1 — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente di diritto pubblico con…
Art. 1. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, costituito con regio decreto-legge 31 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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