Legge 2386/1952
Art. 6 — Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte…
Art. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte come segue: a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente; due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri; b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale e' bandito il concorso, presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale e' bandito il concorso, membro; un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale e' bandito il concorso, membro. Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto un funzionario della, carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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