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Legge 2386/1952

Art. 4 — Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficia…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/4parte di Legge 2386/1952
Art. 4. Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati: diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale; diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali; diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

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