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Legge 2386/1952

Art. 27 — Agli ufficiali di cui all'articolo 25 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore …

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/27parte di Legge 2386/1952
Art. 27. Agli ufficiali di cui all'articolo 25 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, e' riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni. L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 28, e' devoluto allo Stato. Qualora l'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata gia' corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennita' stessa.

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