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Legge 2386/1952

Art. 17 — Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue: ----> Parte di provvedi…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/17parte di Legge 2386/1952
Art. 17. Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore e' compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina. Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonche' l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

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