Legge 2386/1952
Art. 15 — E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
Art. 15. E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi. La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di la classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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