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Legge 2386/1952

Art. 13 — Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/13parte di Legge 2386/1952
Art. 13. Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

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