Legge 2386/1952
Art. 13 — Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n
Art. 13. Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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