Legge 949/1952
Art. 65 — Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici …
Art. 65. Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinche' le navi siano costruite in una o piu' serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocita' e delle stesse caratteristiche tecniche.
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