Legge 949/1952
Art. 54 — I finanziamenti previsti dall'art
Art. 54. I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro. I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.
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