Legge 949/1952
Art. 44 — Il Consiglio generale: a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato inte…
Art. 44. Il Consiglio generale: a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per la operazioni che la Cassa puo' compiere; b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 45; c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 48; d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'art. 35, che la Cassa potra' assumere.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 44.
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