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Legge 949/1952

Art. 38 — La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che …

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/38parte di Legge 949/1952
Art. 38. La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. La Cassa potra' altresi' essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.

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