Legge 949/1952
Art. 32 — Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto, nonche' per la costituzione di eventuali com…
Art. 32. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto, nonche' per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
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