Legge 949/1952
Art. 13 — Alle operazioni di credito di cui all'art
Art. 13. Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
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