Legge 989/1952
Art. 6 — Qualora nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno …
Art. 6. Qualora nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, e' in facolta' del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti, speciale, che abbiano almeno un anno di anzianita' di grado e che ne facciano domanda. I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale. Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale. Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianita' assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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