Legge 989/1952
Art. 2 — Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e pe…
Art. 2. Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra: gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di eta' e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a "scelto"; i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di eta', siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a "scelto".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 65, comma 6) la modifica dell'art. 2, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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