Legge 989/1952
Art. 16 — Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, pr…
Art. 16. Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'art. 12, non si fa luogo nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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