Legge 366/1941
Art. 7 — La Commissione centrale e' presieduta dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed e' composta come segue: a)…
Art. 7. La Commissione centrale e' presieduta dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed e' composta come segue: a) da un vice presidente, scelto dal Ministro fra i funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'interno; b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile; c) dal direttore generale della Sanita' pubblica; d) dal direttore generale dell'Istituto di Sanita' pubblica; e) dal direttore generale dei servizi per la Finanza locale del Ministero delle finanze; f) dal direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; g) da un podesta' di Comune capoluogo di provincia; h) da un delegato del Ministero delle corporazioni; i) da un membro del Consiglio superiore di Sanita' pubblica, scelto dal Ministro dell'interno; l) da due delegati del Consiglio nazionale delle ricerche; m) dal direttore dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani; n) da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro per l'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'ufficio centrale predetto. Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno. I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati. Il presidente della Commissione ha facolta' di chiamare a far parte di essa, con voto consultivo, esperti anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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