Legge 366/1941
Art. 46 — I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono pun…
Art. 46. I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. I contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'art. 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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