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Legge 366/1941

Art. 44 — Le concessioni od autorizzazioni eventualmente date dai comuni ai termini del secondo comma dell'art

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/44parte di Legge 366/1941
Art. 44. Le concessioni od autorizzazioni eventualmente date dai comuni ai termini del secondo comma dell'art. 269 del Testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, si intendono revocate entro il 31 dicembre 1942-XX.

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