Legge 366/1941
Art. 4 — Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto provvede altresi': a) a raccogliere ed a studiare og…
Art. 4. Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto provvede altresi': a) a raccogliere ed a studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo; b) a promuovere, presso Enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la piu' conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani; c) a disporre l'erogazione di contributi, sussidi o premi ad Enti e privati per gli studi e le esperienze di cui alla lettera b); d) a promuovere o favorire congressi o riunioni tra gli esperti dei detti problemi; e) a curare o promuovere eventuali pubblicazioni o bollettini destinati alla migliore diffusione o conoscenza di tali problemi; f) ad impartire in materia direttive generali o particolari; g) ad attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni ai fini d'un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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