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Legge 366/1941

Art. 39 — Il Ministro per l'interno ha in ogni tempo la facolta' di ordinare la sospensione o di procedere alla cancell…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/39parte di Legge 366/1941
Art. 39. Il Ministro per l'interno ha in ogni tempo la facolta' di ordinare la sospensione o di procedere alla cancellazione delle imprese gia' iscritte negli elenchi.

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