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Legge 366/1941

Art. 36 — Alla Commissione di cui all'art

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/36parte di Legge 366/1941
Art. 36. Alla Commissione di cui all'art. 33 e' data facolta', di sospendere dalla iscrizione le imprese nei seguenti casi: 1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto; 2° quando a carico dell'appaltatore siano in corso procedimenti penali e amministrativi, per l'accertamento di responsabilita' inerenti alla condotta e gestione dell'appalto; 3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave. Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sara' anche determinata la durata della sospensione stessa, durante la quale le imprese non potranno concorrere a nuove gare di appalto. Analogo procedimento, in quanto applicabile, e' adottato per le Societa'.

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