Open·Parlamento
HomeNormeLegge 366/1941Art. 33
Legge 366/1941

Art. 33 — E' costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione che procede all'esame delle domande d'iscrizio…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/33parte di Legge 366/1941
Art. 33. E' costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione che procede all'esame delle domande d'iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori gia' iscritti e delibera in merito alle iscrizioni ed alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione e' concessa, nonche' alle eccezionali variazioni derivanti dall'autorizzazione ministeriale prevista dal comma 5° dell'art. 30. E' riservata alla Commissione la facolta' di effettuare accertamenti anche sulla potenzialita' tecnica e finanziaria delle imprese iscritte o da iscrivere. Della Commissione fanno parte: 1° due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno con funzioni di presidente; 2° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; 3° un rappresentate del Ministero delle corporazioni; 4° un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale); 5° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari; 6° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti vari; 7° un rappresentante dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. Il presidente ed i membri della Commissione, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai loro supplenti, la cui designazione viene fatta dai Ministeri ed enti interessati secondo la rispettiva competenza. Il Ministro per l'interno designa inoltre un proprio funzionario che ricoprira' le funzioni di segretario della Commissione. Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno. I nominati durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 366/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.