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Legge 366/1941

Art. 22 — Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione ind…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/22parte di Legge 366/1941
Art. 22. Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni piu' importanti del Regno. I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorieta' di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani. Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le corporazioni sentira' la Corporazione competente.

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