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Legge 366/1941

Art. 15 — I rifiuti interni dei centri di popolazione aggiornerete devono essere raccolti e conservati, fino al momento…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/15parte di Legge 366/1941
Art. 15. I rifiuti interni dei centri di popolazione aggiornerete devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione. Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica. Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o altri animali di cui sia consentito l'allevamento. Spetta al Podesta', sentito l'ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.

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