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Legge 366/1941

Art. 13 — In dipendenza dell'obbligo di cui all'art

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/13parte di Legge 366/1941
Art. 13. In dipendenza dell'obbligo di cui all'art. 9, i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dall'art. 2 e seguenti del Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani. In ogni caso la costituzione di tali aziende deve conseguire, indipendentemente dalle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

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