Open·Parlamento
HomeNormeLegge 368/1940Art. 47
Legge 368/1940

Art. 47 — Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori …

ELI /it/legge/1940/05/09/368/art/47parte di Legge 368/1940
Art. 47. Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940-XVIII. E' in facolta' del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo. Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939-XVII al 31 dicembre 1939, anno XVIII.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 368/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.