Legge 368/1940
Art. 45 — Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dota…
Art. 45. Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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