Legge 368/1940
Art. 37 — La circoscrizione militare territoriale e' fissata con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri
Art. 37. La circoscrizione militare territoriale e' fissata con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri. Danno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di difesa territoriale, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanita' e di commissariato, i tribunali militari e le sezioni di tribunale, le delegazioni trasporti militari.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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