Legge 368/1940
Art. 29 — Il servizio geografico comprende: 1°) l'istituto geografico militare; 2°) gli ufficiali del servizio geografi…
Art. 29. Il servizio geografico comprende: 1°) l'istituto geografico militare; 2°) gli ufficiali del servizio geografico. L'istituto geografico militare e' retto da un generale di divisione o di brigata, compreso nella tabella organica di cui all'art. 5; all'istituto sono assegnati i seguenti ufficiali, compresi negli organici delle varie armi e costituenti il «ruolo servizio geografico»: Colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 1 Tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44 ------- Totale N. 45 Oltre agli ufficiali del suddetto ruolo, all'istituto geografico possono essere assegnati anche altri ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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