Legge 368/1940
Art. 14 — L'arma del genio comprende: 1°) un ispettorato dell'arma del genio; 2°) diciotto comandi del genio di corpo d…
Art. 14. L'arma del genio comprende: 1°) un ispettorato dell'arma del genio; 2°) diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio; 3°) diciotto reggimenti genio di corpo d'armata; 4°) due reggimenti minatori; 5°) due reggimenti pontieri; 6°) un reggimento ferrovieri; 7°) una officina delle trasmissioni; 8°) una officina delle costruzioni del genio. Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale. Il servizio studi ed esperienze del genio comprende: 1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio; 2°) un istituto superiore delle trasmissioni, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7; 3°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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