Legge 368/1940
Art. 1 — Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale
Art. 1. Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale. La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, e' alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi. Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre disposizioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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