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Legge 1154/1939

Art. 54 — Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/54parte di Legge 1154/1939
Art. 54. Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 3000, l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo: 1° non ottempera, immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti; 2° nelle condizioni prevedute dal numero precedente, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato; 3° non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare, per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero; 4° non ottempera a quanto e' prescritto nell'art. 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.

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