Legge 1154/1939
Art. 51 — Alterazione di nave o galleggiante requisiti
Art. 51. Alterazione di nave o galleggiante requisiti. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a, un anno o con l'ammenda fino a L. 5000. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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