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Legge 1154/1939

Art. 29 — Indennita' nel caso di requisizione per acquisto

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/29parte di Legge 1154/1939
Art. 29. Indennita' nel caso di requisizione per acquisto. Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Stato, l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioni con le norme di cui all'art. 30 anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario dalla amministrazione che ha disposto la requisizione. Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante, i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita', a favore dell'Istituto per il Credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennita' sara' effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il Credito navale. In caso di disaccordo in merito, decidera' il Consiglio Superiore della marina mercantile. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui, nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione, ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione, a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

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