Legge 1154/1939
Art. 1 — Autorita' alle quali e' demandata la requisizione
Art. 1. Autorita' alle quali e' demandata la requisizione. La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, e' demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza. Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali. Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la, rispettiva competenza. La ratifica e' effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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