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Legge 340/1939

Art. 98 — Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/98parte di Legge 340/1939
Art. 98. Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica. Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perche' soggetto alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

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