Legge 340/1939
Art. 98 — Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Art. 98. Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica. Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perche' soggetto alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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