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Legge 340/1939

Art. 95 — Pene per i mancanti ai richiami per istruzione

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/95parte di Legge 340/1939
Art. 95. Pene per i mancanti ai richiami per istruzione. Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.

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